IL FASCINO DELLE AUTO
Legge concorrenza ed IVASS: non è obbligatorio stipularle con il concessionario e vanno lette attentamente
Insieme al finanziamento, il concessionario propone una polizza assicurativa?
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) mette in guardia gli automobilisti, segnalando che si tratta di polizze costosissime, a causa delle alte commissioni riconosciute ai distributori (fino al 77%) e consiglia, qualora si pensi di sottoscriverle, di informarsi bene sulle garanzie (in quali casi si è effettivamente coperti), sui massimali (il massimo rimborsabile) e, soprattutto, sugli scoperti (alcune di queste prevedono franchigie -la quota non rimborsabile – di oltre 2000 €). Altrimenti, in caso di incidente, si rischiano spiacevolissime sorprese.
Se dopo aver sottoscritto la polizza, poi, ci si rende conto di aver compiuto una scelta inopportuna -informa l’IVASS-, si ha il diritto di recedere, generalmente entro i successivi 60 giorni.
Per fortuna, la legge concorrenza approvata ad Agosto u.s. sottolinea il fatto che il consumatore ha il diritto di reperire la polizza dal proprio assicuratore di fiducia ed impone al mediatore di accettare la polizza reperita sul mercato, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del finanziamento.
Informarsi e riflettere è sempre la strategia vincente…
Testimoni: se non indicati in denuncia, non sono ammessi in giudizio
Incidente d’auto? Indicare il nome di eventuali testimoni sul modulo CAI (CID) o comunicarlo alla compagnia di assicurazioni al momento della denuncia è indispensabile. Altrimenti, in caso di necessità (non sono rari i casi di errori burocratici o di furbetti che, dopo aver ammesso il torto, cambiano versione dei fatti), si rischia che eventuali testimonianze giunte tardive vengano respinte.
Lo stabilisce la Legge annuale per il mercato e la concorrenza, pubblicata ad agosto sulla Gazzetta Ufficiale:
In caso di sinistri con soli danni alle cose (cioè senza feriti), l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione (…) con raccomandata (…) e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta (…). Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
Per ottenere il risarcimento, occorre rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Nonostante viaggiare senza copertura assicurativa sia reato, si calcola che, in Italia, circolino circa quattro milioni di veicoli privi di assicurazione.
Subire un danneggiamento da parte di uno dei tanti sprovveduti, dunque, non è un evento né impossibile né raro.
Come si devono comportare, quindi, le malcapitate “vittime” dei non assicurati, posto che questi ultimi, difficilmente, sborseranno di tasca propria per il danno cagionato?
Possono chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ma… attenzione! Nella richiesta, è indispensabile indicare il numero di targa del veicolo danneggiante.
In caso contrario, i danni alle cose saranno riconosciuti solo qualora quelli alle persone abbiano comportato un’ invalidità superiore al 9%.
Meglio essere sempre muniti di cellulare con fotocamera, dunque, o, per lo meno, di carta e penna.
La seconda, più propriamente detta “Collisione”, copre solo i danni che ci si è procurati contro un altro veicolo identificato.
Quando si stipula una polizza auto, oltre alla responsabilità civile obbligatoria (che esonera il danneggiante dal pagare di tasca propria i danni prodotti a terzi), si possono inserire alcune garanzie non obbligatorie, utili a tutelare il proprio portafogli in caso di sinistro con torto.
Kasko e Mini Kasko (più propriamente denominata Collisione) sono le garanzie che, in tal caso, consentono di ottenere dalla Compagnia un risarcimento anche per i danni cagionati al proprio mezzo.
Che differenza c’è fra le due?
Fondamentalmente, la Mini kasko/Collisione copre solo i danni che ci si è procurati contro un altro veicolo identificato. Insomma, per ottenere un risarcimento, bisogna indicare alla propria Compagnia di Assicurazioni la targa del veicolo contro il quale è avvenuto l’urto. Tutti i danni che, anche in conseguenza del medesimo incidente, ci si è prodotti rimbalzando contro marciapiedi, guard-rail o contro qualunque altra cosa diversa da un veicolo del quale si conosca il numero di targa, non sono risarcibili.
Con la garanzia Kasko, invece, si è tutelati sia che ci si sia scontrati contro un altro veicolo, sia che “non si siano ben prese le misure del cancello di casa”, sia che , ritornando a prendere il proprio veicolo dopo una sosta, ce lo si sia ritrovato danneggiato senza sapere chi “ringraziare”. A patto però, che si tratti di fatti accidentali: qualora il danneggiamento da parte di ignoti sia evidentemente frutto di un atto vandalico (per esempio, rigature varie prodotte intenzionalmente con un oggetto contundente) o di un tentativo di furto (serrature forzate, vetri spaccati, etc.) la Kasko non copre.
Quale scegliere, dunque, tra le due?
Sarebbe opportuno decidere in base all’utilizzo del mezzo (quanto, dove e chi lo guida abitualmente, insomma), poiché la Mini-kasko/Collisione è senza dubbio più economica ma, per chi viaggia molto e per chi ha un guidatore distratto o inesperto in famiglia, potrebbe rivelarsi più conveniente optare per la Kasko totale.
Fotocamera, CAI e penna: ecco i consigli per tutelarsi in caso di incidente.
Tutto ha un’anima, anche le auto. Ed il buon fotografo sa coglierla e ritrarla in uno scatto. Ma come? Ecco cinque consigli per ottenere scatti interessanti.
Multe in arrivo per gli automobilisti che superano i velocipedi a meno di un metro e mezzo di distanza.
Finalmente interviene! Purtroppo, non si parla di piste ciclabili. Ma è al vaglio del Senato un disegno di legge che prevede sanzioni pecuniarie ed amministrative (da 163,00 a 659,00 euro e sospensione della patente da 1 a 6 mesi), per chi, in fase di sorpasso, non mantiene dai velocipedi una distanza di almeno 1,5 m. La conversione in legge (prevista entro l’anno) allineerebbe la normativa italiana a quella degli altri Paesi europei e, soprattutto, salverebbe la vita ad una moltitudine di italiani appassionati di ciclismo.
Dal 15 Aprile, le invernali non sono più obbligatorie. Quando e perché è necessario sostituirle con quelle estive?
Anzitutto, evitare le inutili ed interminabili code davanti all’officina del gommista: non c’è fretta! Infatti, la tolleranza è di un mese, per cui, anche se non si provvede immediatamente alla sostituzione, non si rischia di incorrere in alcuna sanzione.
Inoltre, non ci sono leggi che impongano di montare, entro tale data, le gomme estive: l’importante è che quelle invernali abbiano un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.
Attenzione, però! Trascorso il mese di tolleranza, se si continua a circolare con gomme invernali con codice inferiore a quello indicato sul libretto, si rischia di incorrere in multe salatissime! Si tratta di sanzioni che variano dai 422,00 ai 1682,00 €, oltre a quella aggiuntiva per il ritiro del libretto ed al costo della revisione obbligatoria.
Si potrebbe adottare lo stratagemma di circolare tutto l’anno con gomme invernali con indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione.
Idee e consigli per rinnovare il look del garage
Entro maggio, sospensione della patente alla prima trasgressione.
Se, fino ad ora, la sospensione della patente era prevista come sanzione accessoria (oltre ad una multa da 160,00 a 646,00 € ed alla decurtazione di cinque punti di patente), solo per coloro che reiteravano la violazione nell’arco di un biennio, prestissimo diverrà legge il disegno che prevede la sospensione da uno a tre mesi già alla prima violazione ed il sequestro del cellulare in caso di incidente.